Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19386 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19386 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBAYE MOR TALLA N. IL 02/02/1971
avverso la sentenza n. 4875/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 20/03/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data
11 novembre 2008 dal locale Tribunale, appellata da MBAYE Mor Talla, dichiarato responsabile
del delitto di detenzione per la vendita di cinture portanti marchi contraffatti, commesso il 3 agosto 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato poiché
la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la quantità della merce trasportata eeet le
condizioni del trasporto fossero chiaramente indicativà della destinazione al commercio e alla
vendita di quelle 700 cinture, apparentemente prodotte da notorie case dal marchio noto in tutto
il mondo; si tratta di motivazione del tutto congrua fondata su dati oggettivi inequivoci logicamente valutati, in assenza di elementi tali da orientare verso diverse conclusioni circa la destinazione di tutto quel materiale per diverse esigenze di vita del detentore.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.