Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19285 del 08/04/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19285 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
Xhakrosa Fatos, nato in Albania, il 28/12/1969;
avverso la sentenza del 23/9/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna di
Xhakrosa Fatos per il reato di falso in autorizzazioni amministrative continuato ad
oggetto l’alterazione di un passaporto, una carta d’identità ed una patente di guida.
Data Udienza: 08/04/2015
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo il
difetto di motivazione in merito alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale ha infatti reso specifica motivazione a sostegno della decisione
gravità dei fatti – determinata dall’insidiosità del falso accertato solo a seguito di
penetranti accertamenti tecnici e dalla pluralità di falsificazioni – che l’assenza di
elementi di segno positivo idonei a rivelare l’esigenza di rimodulazione del trattamento
sanzionatorio. La linea argomentativa così sviluppata è immune da qualsiasi caduta di
consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre le, peraltro,
assertive censure del ricorrente si traducono nell’inammissibile tentativo di sollecitare il
giudice di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell’art.
606 c.p.p. atteso, per l’appunto, la presenza di adeguata motivazione idonea a
giustificare l’esercizio da parte del giudice del merito di un potere discrezionale che gli è
riservato.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 8/4/2015
di negare le invocate attenuanti generiche, evidenziando in tal senso sia l’intrinseca