Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9341 del 08/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9341 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Muccio Giuseppina
– intimata avverso
la
sentenza
n.
439/24/2007
della
Commissione Tributaria regionale della Puglia,
Sezione staccata di Lecce, depositata il
28/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/02/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Mario Capolupo, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
Data pubblicazione: 08/05/2015
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di
Muccio Giuseppina (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia n. 439/24/2007, depositata in data
28/01/2008, con la quale, in controversia
concernente l’ impugnazione di un avviso di
accertamento emesso a carico della Muccio, socia
della Assi Union srl, a ristretta base sociale o
fronte di maggiori utili accertati per lo stesso
anno a carico della società e della presunzione di
loro distribuzione ai soci, è stata confermata la
decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, affinché possa operare, per le società a
ristretta base, sociale o familiare, la presunzione
di distribuzione ai soci dei maggiori utili non
contabilizzati, è necessaria
“una reale
molteplicità di elementi presuntivi gravi, precisi
e concordanti” e, nella fattispecie,
“non sussiste
alcun elemento_oggettivamente idoneo a dimostrare
la ripartizione delle somme al soci”,
avendo anzi
il GIP presso il Tribunale di Lecce accertato che,
per gli anni dal 1983 a 1986,
“direttore
commerciale della Assi Union srl e di fatto “vero
padrone e responsabile” di tale società _era
unicamente Bianco Emilio”,
unico soggetto rinviato
a giudizio in sede penale.
Considerato in diritto.
L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il
primo motivo, la violazione e falsa applicazione,
ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 38 e 39 DPR
600/1973 e 2727-2729 c.c., avendo i giudici
d’appello affermato che la prova per presunzione,
familiare, per maggiore IRPEF dovuta per il 1984, a
relativa alla distribuzione fra i soci di una
società a ristretta base familiare, non è di per sé
sufficiente e necessita di ulteriori elementi.
Con il secondo motivo, la stessa ricorrente
denuncia l’insufficiente, contraddittoria ed
illogica motivazione su fatti controversi e
decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c..
La prima censura è fondata.
ormai
consolidato
l’orientamento
della
giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale,
“in tema di accertamento delle imposte sui redditi,
nel caso di società di capitali a ristretta base
parte-cipativa, è legittima la presunzione di
attribuzione, al soci, degli eventuali utili
extracontabili accertati, rimanendo salva la
facoltà del contribuente di offrire la prova del
fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti
oggetto di distribuzione, per essere stati, invece,
accantonati dalla società ovvero da essa
reinvestiti”
(Cass. 18640/2008; Cass.20722/2010).
Ancora questa Corte ha così chiarito:
“In tema di
accertamento delle imposte sul redditi e con
riguardo a quelli di capitale, nel caso di società
a ristretta base sociale è legittima la presunzione
di distribuzione al soci degli utili
extracontabill, la quale non viola il divieto di
presunzione di secondo grado, poiché 11 fatto noto
non è costituito dalla sussistenza del maggiori
redditi induttivamente accertati nei confronti
della società , ma dalla ristrettezza della base
sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco
controllo dei soci che, in tal caso, normalmente
caratterizza la gestione sociale. Affinché, però,
tale presunzione possa operare occorre, pur sempre,
sia che la ristretta base sociale e/o familiare –
E’
cioè il fatto noto alla base della presunzione abbia formato oggetto di specifico accertamento
probatorio, sia che sussista un valido accertamento
a carico della società in ordine ai ricavi non
contabilizzati, il quale costituisce il presupposto
per l’accertamento a carico dei soci in ordine al
dividendi”
(Cass. n. 9519 del 2009; v. anche Cass.
n. 18640 del 2008 e Cass. 10438/2011).
presunzione, dell’avvenuta distribuzione dell’utile
al socio è contestabile dal contribuente, sul quale
ricade quindi l’onere della prova contraria (Cass.
nn. 18640/2008, 6197/2007, 16885/2003).
Ora, in relazione alla sentenza assolutoria in sede
penale (dal reato di evasione fiscale) resa nei
confronti della contribuente, cui fa riferimento la
Commissione Tributaria quale prova a favore della
stessa, deve ribadirsi che
“in materia di
contenzioso tributario, nessuna automatica autorità
di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza
penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione,
emessa in materia di reati fiscali, ancorché i
fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che
fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal
momento che nel processo tributario vigono i limiti
in materia di prova posti dall’art. 7, comma
quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e
trovano ingresso, invece, anche presunzioni
semplici, di per sé inidonee a supportare una
pronuncia penale di condanna”
(Cass. 8129/2012;
Cass. 19786/2011).
In definitiva,
i giudici della C.T.R.
hanno
affermato che i maggiori redditi accertati in capo
alla Assi Union srl, a ristretta base sociale, con
avvisi di accertamento relativi agli anni 1984,
In sostanza, la conclusione, fondata su semplice
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19$6
N. 131 TAB. ALL. 13.- N. 5
MATERIA TRII4U rARIA
1985 e 1987 divenuti definitivi per mancata
impugnazione, non possono essere legittimamente
imputati, in via presuntiva, alla socia Muccio,
occorrendo all’uopo
“altri elementi dotati dei
caratteri di gravità, precisione e concordanza”,
il
che non corrisponde ai principi di diritto sopra
richiamati espressi da questo giudice di
legittimità.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Il
giudice del rinvio provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo
motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese
del
presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia.
Deciso in Roma, 1’11/02/2015.
Il Pre idente
Il Consigliere est.
Il secondo motivo è assorbito.