Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9327 del 08/05/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9327 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 20979-2011 proposto da:
SIDA SOCIETA’ ITALIANA DI ASSICURAZIONE SPA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 00959570581, in
persona del Commissario Liquidatore pro tempore avv.
GREGORIO IANNOTTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato
2015
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TULLIA TORRESI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente
contro
DI TORRICE
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
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Data pubblicazione: 08/05/2015
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio
dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2010, R.G.N.
9587/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato TULLIA TORRESI;
udito l’Avvocato ROSA MATTIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
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avverso la sentenza n. 3402/2010 della CORTE
Svolgimento del processo
Giovanni Di Torrice propose opposizione avverso lo stato
passivo della S.I.D.A., Società Italiana di Assicurazioni s.p.a.,
in Liquidazione Coatta Amministrativa, lamentando la mancata
ammissione, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., di un suo
sostitutiva di preavviso (art. 13 dell’AEC del 1981) ed indennità
supplementare (art. 12 dello stesso AEC) non concesse, oltre che
per l’erronea decurtazione del proprio credito operata per un
presunto maggior credito della compagnia.
Costituitasi, la L.C.A. convenuta si oppose deducendo che le
indennità richieste non erano dovute in quanto il rapporto era
cessato ex lege e non per volontà del commissario liquidatore; e
comunque, proseguiva la L.C.A., il rapporto agenziale era stato
ricostituito senza soluzione di continuità con altra compagnia
assicuratrice, cessionaria, individuata con il decreto di messa
in liquidazione che, ai sensi di legge, nel rilevare il
portafoglio della S.I.D.A. s.p.a., aveva ricostituito tutti i
rapporti posti in essere dal giorno successivo a quello di messa
in liquidazione.
Con riguardo all’operata compensazione con l’indennità per
scioglimento del contratto (art. 23 e 24 dell’AEC del 1981),
assumeva l’esistenza di un maggiore credito, per il quale spiegava
domanda riconvenzionale.
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credito di £ 25.855.000, oltre accessori, per indennità
Il Tribunale accolse l’opposizione solo con riferimento
all’operata compensazione.
Avverso tale decisione propose appello il Di Torrice che
chiese
la
riforma
dell’opposizione,
della
sentenza
allegandone
la
con
erroneità,
l’accoglimento
non
potendosi
Per quanto attiene l’indennità di risoluzione, l’appellante
rilevò che il Tribunale, pur riconoscendo il diritto, aveva
erroneamente ammesso una minor somma.
Costituitasi, la L.C.A. ha chiesto il rigetto del gravame,
allegandone l’infondatezza, e l’accoglimento della propria domanda
riconvenzionale.
La Corte d’appello ha così provveduto: a) in parziale
accoglimento dell’appello proposto dal Di Torrice, ai sensi
dell’art. 2751 bis n. 3 c.c., ha ammesso in via privilegiata al
passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa della S.I.D.A. il
credito del Di Torrice di e 7.940,66, oltre accessori; b) ha
rigettato nel resto l’appello proposto dal Di Torrice; c) ha
condannato la S.I.D.A. a rifondere al Di Torrice la metà delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Propone ricorso per cassazione la S.I.D.A. con un unico
motivo assistito da memoria.
Resiste con controricorso Giovanni Di Torrice.
Motivi della decisione
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ravvisare una interruzione del rapporto per factum principis.
Con il primo ed unico motivo del ricorso la S.I.D.A. in
L.C.A. denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del
D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito in legge 24 novembre
1978 n. 738, nonché degli artt. 12 e 19 dell’Accordo Nazionale
Agenti 1981, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360 n.
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»
Sostiene la S.I.D.A. che l’indennità ex art. 12, IV comma
A.E.C. non è dovuta in quanto il rapporto di agenzia non si è
sciolto per recesso dell’impresa o dell’agente, ma perché la
risoluzione è avvenuta de iure, con la messa in liquidazione della
stessa S.I.D.A. che ha comportato la revoca di tutte le
autorizzazioni necessarie e la contestuale cessione ad altra
società.
L’ammissione al passivo della somma supplementare in
questione deve essere infatti esclusa allorquando lo scioglimento
del rapporto non avviene per una libera e insindacabile
determinazione della parte preponente, ma per un fatto estraneo a
tale volontà.
Secondo la parte ricorrente l’intero rapporto con gli agenti
di assicurazione è disciplinato dall’art. 6 del d.l. 576/78,
costituente norma speciale, che dispone la debenza della sola
indennità di fine rapporto.
Il motivo è fondato.
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3 c.p.c.); insufficiente e contraddittoria motivazione, in
Come affermato nella recente pronuncia n. 10447/2014, si
rende applicabile alla fattispecie il principio già espresso nella
sentenza di questa Corte n. 1592/1996, secondo il quale l’art. 6
del d.l. 576/1978, convertito nella L. n. 738 del 1978 – che
dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l’impresa di
risolti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con
cui è promossa la procedura concorsuale e che l’indennità di fine
rapporto è posta a carico della liquidazione – va interpretato nel
senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la
risoluzione
ipso iure
del rapporto, conseguente alla procedura
concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina
collettiva (nell’ipotesi, artt. 26 e 27 dell’Accordo Nazionale
imprese – Agenti di assicurazione del 1975) ricollega alle ipotesi
di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il
recesso per opera di una di esse (in senso conforme, v. Cass.,
13443/2005, Cass., 23266/2005, Cass., 19210/2009, Cass.,
16850/2011, Cass., 23654/2012). Le sentenze 23266/2005 e
19210/2009 riportano anche la precisazione che la disciplina
speciale del D.L. n. 576 del 1978, art. 6 rende inapplicabili, nel
caso della Liquidazione Coatta Amministrativa della società
preponente, gli artt. 2118 e 2119 c.c..
La
recente
pronuncia
16850/2011,
relativa
proprio
all’indennità di cui all’art. 12, comma 4 0 A.E.C. di cui si
tratta, inoltre, chiarisce anche che il rapporto di agenzia,
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assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono
risolto di diritto per effetto della disposta Liquidazione Coatta
Amministrativa, è automaticamente ricostituito con l’impresa
cessionaria del portafoglio, circostanza che concorre a
giustificare la scelta del legislatore.
Non sono in contrasto con tale orientamento la pronuncia
partes
inter
della clausola contrattuale, si riferisce alla
ricostituzione del rapporto di agenzia con l’impresa cessionaria,
come si legge chiaramente nella motivazione, né la sentenza
4310/1999, che ha declinato (secondo la legge processuale valevole
ratione temporis)
il sindacato diretto di legittimità della Corte
sulla clausola dell’accordo collettivo. L’unica pronuncia difforme
è invece la 17602/2007, che si è espressa nel senso che il
principio di cui alla L. n. 576 del 1978, art. 6, non trova
applicazione ove sia la stessa contrattazione collettiva a
prevedere la corresponsione delle ulteriori indennità predette.
Come già affermato nella pronuncia 23654/2012, non può
aderirsi all’orientamento, peraltro isolato, assunto nella
sentenza 17602/07, atteso che la contrattazione collettiva, che
non può disporre che con efficacia tra le parti, e non
contra
t
legem,
non può essere opposta ai creditori della società posta in
Liquidazione Coatta Amministrativa, né quindi agli organi di
questa, fermo restando che essa vale nei rapporti con la
cessionaria del portafoglio, a norma del capoverso del D.L. n. 576
del 1978, art. 6.
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21650/2005 di questa Corte che, nel far salva l’efficacia
Il ricorso va pertanto accolto, e, cassata la pronuncia
impugnata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiarando
non spettante la somma di C 7.940, 66, oltre accessori, ammessa in
Amministrativa della S.I.D.A..
Attesa l’obiettiva contendibilità delle questioni, si reputa
che esistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara non spettante la somma di C 7.940,
66, oltre accessori, ammessa in via privilegiata al passivo della
Liquidazione Coatta Amministrativa della S.I.D.A..
Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, 27 gennaio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
via privilegiata al passivo della Liquidazione Coatta
45, n )/A.A..”…
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