Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13546 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13546 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunic,W. a
Romaff/5 /15
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3 0. MAS. 2013
IL
•
Fuzz
M:reti
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ct. 43222/09 (Avv. Colelli)
o
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 12652/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C .F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
la sig.ra Roncarati Maria Paola,
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 45/14/09
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bologna.
PREMESSO
Che con nota n. 44259 del 4.9.2012 la Direzione Provinciale di Ferrara ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
cóntroversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovutc;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 9 ottobre 2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale