Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23202 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23202 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Da Costa Mesquita Bruno José, nato a Mafamude Vita Nova (Portogallo) Il 28.3.78
jrnoutato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 17.5.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Il ricorrente si è visto confermare dalla Corte d’appello la condanna inflittagli per
violazione dell’art. 73 T.U. stup. e propone ricorso personalmente sostenendo che la
motivazione è illogica e che nel calcolare al pena non si è tenuto conto dei parametri previsti
dalla norma di cui all’art. 133 c.p.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Esso infatti si risolve nella
evocazione di principi generali in punto di calcolo della pena e di motivazione senza, però, che
vengano rivolte alla sentenza critiche precise ed invece, ai fini di una valida sostenibilità del
vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) la specificità dei motivi di gravame è un corollario
imprescindibile dovendo essi “contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
Rv. 234914).
(Sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez, VI, 14.6.06, Policella,
Data Udienza: 22/03/2013
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 e.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 22 marzo 2013
Il Presidente
Peraltro, deve anche rammentarsi che la illogicità manifesta non si identifica con la
mera difformità della decisione assunta rispetto a quella che era nelle aspettative del
ricorrente.
In ogni caso, un esame della decisione impugnata convince anche del fatto che essa ha
fatto buon governo dei principi di diritto e – dando conto di tutte le caratteristiche fattuali del
caso (ivi inclusa la considerazione della situazione di disperazione dell’imputato divenuto da poco padre di una
bimba) — ha motivato più che correttamente la conferma della pena.
In punto di responsabilità, deve, poi, rammentarsi che, in questa sede, la questione è
ormai coperta da giudicato perché il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado
solo con richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti e di riduzione della pena.