Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23197 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23197 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cicala Giovanna, nata a Palermo il 6.12.60
imputata art. 44 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Code d’Appello di Palermo del 23.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
La Corte d’appello ha, con la decisione impugnata, confermato la condanna inflitta alla
ricorrente per aver commesso una serie di violazioni edilizie.
La presente doglianza richiama l’attenzione sul fatto che la zona sulla quale è stata fatta
la edificazione era già urbanizzata e, comunque, il reato sarebbe prescritto perché risalente al
25.7.07.
Il ricorso è inammissibile perché generico, in fatto e, comunque, manifestamente
infondato.
Il richiamo dell’attenzione (peraltro avvenuto in modo alquanto vago ed assertivo) SU aspetti
fattuali è fuori luogo perché il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione
attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si “saggia” la oggettiva
“tenuta” sotto il profilo logico argomentativo restando “preclusa la rilettura degli elementi di
Data Udienza: 22/03/2013
fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (sez. III 27.9.06 Rv 234155).
Per quel che attiene, poi, alla dedotta prescrizione deve evidenziarsi che essa è, in ogni
caso, maturata dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e che la inammissibilità del
ricorso ha impedito l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione con il risultato che
non è possibile (5.U. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164) rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 c.p.p. (come, nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente).
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 22 marzo 2013
Il Presidente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.