Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6425 del 30/03/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6425 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21765-2013 Proposto da:
ORTU ANNARELLA RTONRL67A64B791F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DF.T.LE ROBINIE 84, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO BOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
TERENZIO SCHIRRU, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente
contro

COMUNE DI MARACALAGONIS in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 33,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO CORDA, giusta procura speciale
alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/03/2015

avverso la sentenza n. 502/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI del
29.11.2012, depositata 1’11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 11.02.2013 il Tribunale di Cagliati,
rigettando l’appello proposto da Annarella Ortu, ha confermato la
sentenza del Giudice di pace di Sinnai di rigetto della domanda
proposta dall’appellante nei confronti del Comune di Maracalagonis
per il risarcimento dei danni subiti da motoveicolo di sua proprietà in
ragione di € 1.883,30, asseritarnente dipendenti da una buca, coperta di
terriccio, presente sul manto stradale.
Il Tribunale — corretta, in diritto, la motivazione del primo Giudice,
laddove aveva escluso l’applicabilità del disposto dell’art. 2051 cod. civ.
— ha. tuttavia ritenuto che, nella specie, fosse acquisita la prova
liberatoria della responsabilità dell’ente pubblico, ascrivendo alla
condotta colposa del conducente efficacia causale esclusiva; e ciò per la
considerazione che, avuto riguardo alla generale situazione di degrado
della strada, agevolmente percepibile dall’utente, una guida accorta,
prudente e tecnicamente adeguata non avrebbe potuto condurre alla
perdita del controllo del motoveicolo e alla sua successiva caduta.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Annarella Ortu formulando due motivi.
Il Comune di Maracalogonis ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
Ric. 2013 n. 21765 sez. M3 – ud. 12-02-2015
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) ai sensi dell’art. 360 n.5
cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) ai sensi dell’art.
360 n.3 cod. proc. dv. falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ.
sussistendo a carico dell’Ente pubblico una presunzione di

4.1. Il primo motivo è inammissibile, alludendo al vizio della
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione previsto dall’art.
360 n.5 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83
del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, che si applica ai ricorsi avverso le
sentenze pubblicate (come quella in oggetto) successivamente al
11.09.2012.
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la
decisione impugnata non ha affatto escluso, in astratto, l’applicabilità
della presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ., ma ha, in concreto,
rilevato il superamento di siffatta presunzione, sul presupposto
dell’esclusiva efficienza causale della condotta di guida del conducente
del motoveicolo di proprietà della ricorrente.
Si rammenta che, secondo giurisprudenza consolidata di questa
Corte, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può
prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista
nel suo normale interagire col contesto dato, talchè una cosa inerte
può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio
nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto
se il contatto con la cosa provochi un danno per l’abnorme
comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l’operare
della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., atteggiandosi
in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno
(Cass., 4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione). In particolare si
Ric. 2013 n. 21765 sez. M3 – ud. 12-02-2015
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responsabilità ex art. 2051 cod. dv..

ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità
per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria
diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la
configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A.
per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più

attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto
più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n.
11946; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919 in motivazione).
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche
formulate da parte ricorrente.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la
soccombenza.
La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in
tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto
dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.600,00 (di cui €
Ric. 2013 n. 21765 sez. M3 – ud. 12-02-2015
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la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata

200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese
generali. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 qua/9r del d.p.r. n.115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

Roma 12 febbraio 2015

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