Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13184 del 28/05/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13184 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
Rep.
sul ricorso 18925-2007 proposto da:
CECCHI
MARIO
CCCMRA34D191726K,
Ud. 27/03/2013
elettivamente PU
domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 59, presso lo
studio dell’avvocato LORIEDO CAMILLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEOCCI
GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
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contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. 05032630963 in
persona dei legali rappresentanti Dr.ssa RITA MILLEA
e D.ssa MIRELLA RESTELLI, elettivamente domiciliata
1
Z 152
Data pubblicazione: 28/05/2013
in
ROMA,
VIA
PANAMA
88,
presso
lo
studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
– intimata –
sul ricorso 23857-2007 proposto da:
SAN GIULIO S.R.L. 00265010108 in persona del suo
legale rappresentante Amministratore Unico MORENO
GUARGUAGLINI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato RUFINI
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BENVENUTI ANTONIO giusta procura
speciale del Dott. Notaio SIENA il 9/5/2011, rep.
n.30233;
– ricorrenti contro
CECCHI MARIO, R.A.S. S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1124/2006 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/05/2006,
R.G.N. 493/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
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SAN GIULIO S.R.L.;
udito l’Avvocato CAMILLO LORIEDO;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito l’Avvocato ALESSANDRO RUFINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
principale, limitatamente al 3 ° motivo, assorbiti
ovvero rigettati gli altri motivi anche del ricorso
incidentale;
3
previa riunione, per l’accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/5/2006 la Corte d’Appello di Firenze,
in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Mario
Cecchi e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib.
Siena 16/1/2002, dichiarata la concorrente responsabilità, con
misura del 70% ) nella determinazione del danno da quest’ultima
subito in ragione dell’erronea redazione, nella sua qualità di
commercialista, della dichiarazione relativa ai redditi
dell’anno 1993, per aver omesso di includere tra le passività
del bilancio di competenza la quota d’interessi passivi pagati
per il mutuo stipulato con il Credito Fondiario M.P.S. con
conseguente pagamento dell’imposta a titolo di IRPEG in misura
superiore a quanto dovuto, per l’effetto riduceva l’ammontare
della somma a titolo di risarcimento del danno determinata dal
giudice di prime cure, con condanna della compagnia
assicuratrice società R.A.S. s.p.a. a tenerlo al riguardo
indenne.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Cecchi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi,
illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi la società San Giulio
s.r.1., che spiega altresì ricorso incidentale, sulla base di 2
motivi, e la società R.A.S. s.p.a., che ha presentato anche
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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l’appellata società San Giulio s.r.1., del medesimo ( nella
Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione dell’art. 2226 c.c., in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° motivo in via principale denunzia violazione
degli artt. 2224, 2226 c.c., <
comparsa di costituzione e risposta del convenuto Cecchi, agli
<
all’<
alla sentenza di I grado, all’atto di appello, alla «bozza di
bilancio>>, al «bilancio relativo all’anno 94>>, al «parere
favorevole a contrarre il mutuo>>, agli <
“debiti verso banche importi esigibili oltre l’esercizio
successivo”>>, alle <
mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse
in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente
indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso,
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buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si
provveda anche alla relativa individuazione con riferimento
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate
censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base
alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella
condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777
)
sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo
la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
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16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al 2 ° ed al 3 ° motivo essi invero non recano
affatto i prescritti quesiti di diritto e quanto al pure
denunziato vizio di motivazione, il essi non recano la
prescritta “chiara indicazione” -secondo lo schema e nei
termini delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258),
a fortiori non consentita in presenza di
formulazione come detto nella specie altresì violativa
dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c.
La norma di cui all’art. 366
bis
c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e
a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
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le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 2 °
motivo, che laddove lamenta essersi dai giudici di merito
realizzato un «completo travisamento degli elementi di fatto
stante che gli elementi sopra indicati risultano inseriti
nel bilancio relativo all’anno 1994 approvato nel 1995 mentre
il mutuo fondiario è indicato …», il ricorrente
inammissibilmente denunzia in realtà un vizio revocatorio.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
All’inammissibilità
del
ricorso
principale
consegue
l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo della società San
Giulio s.r.l. e quello incidentale adesivo tardivo, così
qualificato l’atto denominato “controricorso”, della società
R.A.S. s.p.a.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza in favore della società San Giulio s.r.1., mentre
le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per
disporsi la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra il ricorrente in via principale e la società
R.A.S. s.p.a.
P.Q.M.
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nel bilancio relativo all’anno 1993, oggetto di controversia,
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso
principale, inefficaci il ricorso incidentale tardivo della
società San Giulio s.r.l. e quello incidentale adesivo tardivo
-così qualificato l’atto denominato “controricorso”- della
società R.A.S. s.p.a. Condanna il ricorrente in via principale
liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per
onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della
società San Giulio s.r.l.
Roma, 27/3/2013
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che