Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2046 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2046 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MEHRACH NORADIN N. IL 03/12/1970

avverso la sentenza n. 995/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

4

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Noradin Mehrach ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal
giudice di primo grado per il reato di evasione in regime di arresti
domiciliari, e denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il
difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell’esimente
paese di origine per paura di ritorsioni, derivanti dalla sua attività
di corriere della droga, nonché in riferimento al trattamento
sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che per
genericità della censura, che ripete pedissequamente, senza addurre
nuovi argomenti le doglianze già esposte nei motivi di appello, in
ordine alle quali ha già risposto il giudice del gravame, che con
motivazione congrua e adeguata, che si integra con quella di primo
grado, coerente con le risultanze processuale e immune da vizi logici o
giuridici, e perciò stesso incensurabile in questa sede, ha escluso
ogni probabilità di sussistenza dell’invocata esimente, ritenendo non
rilevanti le giustificazioni rese dall’imputato e comunque inidonee a
integrare l’invocata scriminante.
Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice del gravame ha
ampiamente giustificato il giudizio di congruità della pena inflitta.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di E 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 29/11/2012
Il CJsjl.liere est.

Il

dello stato di necessità, costituito dalla esigenza di rientrare nel

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