Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2027 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2027 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)
NO
o_j,_’_A)
A 1,11
‘ Herg.li2..25)/307p46-11-E/
MARAN ENNARO
40) PANTALEO MONICA N. IL 21/05/1971
(e.,1/4
avverso il decreto n. 60955/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
FATTO E DIRITTO
Monica Pantaleo, qualificatosi persona offesa nel procedimento penale a
carico Marano Antonio e Marano Gennaro per ipotizzato reato ex art.368
cp., ricorre personalmente per cassazione contro il provvedimento
indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli,
a seguito di udienza camerale, accogliendo la richiesta del P.M., ha
disposto l’archiviazione degli atti e ne denuncia la nullità per
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, siccome proposto
dalla parte offesa personalmente, in violazione dell’art.613 cpp e del
principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a
mente della quale il ricorso per cassazione della persona offesa deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensore iscritto
nell’albo
speciale
della Corte di Cassazione e munito di specifico
mandato (ex multis Cass.Sez.Un.
19/1/99 n.24; Sez.I 23/9/04 n.37562 CED
229139).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di E 500,00.
p
Q
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma 29/11/2012
igliere est.
Il P
violazione della legge processuale e difetto di motivazione.