Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 996 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 996 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARONI HALLER N. IL 11/03/1972
avverso la sentenza n. 2553/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a MARONI Haller, per il reato di lesioni volontarie gravi in danno di Villani Giuseppe,
la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando la carenza, nel provvedimento impugnato, dei requisiti
minimi di motivazione, con violazione, quindi, degli artt. 125, comma 3, e 546,

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le proposte doglianze risultano
caratterizzate da manifesta infondatezza, a fronte, per converso, del fatto che si dà
espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti
per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass.
IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass.III, 19 aprile — 1
giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. Il, 21 maggio — 30 giugno 2003 n.
27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c.
Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV
236622; Cass. Il, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014

comma 3, c.p.p.;

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