Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 764 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 764 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JUNCU CORNELIU IONUT N. IL 05/07/1983
avverso la sentenza n. 6489/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 26/11/2014
c.c.: 26-11-14
FATTO E DIRITTO
1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.
R.G. 13i