Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 721 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 721 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERBELLINI MYCHOL N. IL 13/10/1979
avverso la sentenza n. 3604/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO,
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Data Udienza: 26/11/2014
cc: 26-11-14
FATTO E DIRITTO
1 .-. Perbellini Mychol ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in sede
di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione
della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere
posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno
preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun
modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.
R.G. n. 12373