Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1976 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1976 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PULLANO NICOLA N. IL 12/11/1982
avverso la sentenza n. 343/2012 TRIBUNALE di CROTONE, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§i.
PULLANO Nicola ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia violazione della legge
penale e mancanza di motivazione, censurando l’omessa applicazione dell’art. 129
§2.
Nel procedimento di applicazione della pena ai sensi degli artt.
444 e segg. cod.proc.pen. le parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo nel
senso voluto dalle stesse, non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità della pena. Comunque la sentenza impugnata, con motivazione sommaria ma adeguata alla natura speciale del
procedimento prescelto, ha escluso la ravvisabilità di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.proc.pen. e ha giudicato congrua la pena applicata
(peraltro fissata nel minimo edittale).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
cod.proc.pen. e la determinazione della pena nel massimo edittale.