Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39277 del 13/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39277 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PENNA ERCOLE N. IL 15/12/1974
avverso l’ordinanza n. 4767/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
A
Data Udienza: 13/03/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11.11.2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano
accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Penna Ercole avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza che rigettava la richiesta di
liberazione anticipata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il condannato ricorre per
cassazione riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
seguito il deposito dei motivi di ricorso.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro cinquecento.
Così deciso in Roma il 13.3.2014.
Il ricorso è inammissibile poiché alla dichiarazione di impugnazione non è