Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38894 del 23/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38894 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANINI PATRIZIA N. IL 25/02/1963
avverso la sentenza n. 10238/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 23/05/2014
Ritenuto:
-che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe segnata, in
riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti di Patrizia Manini in relazione alle violazioni edilizie e sulle
edificazioni in c.a., contestate all’imputata, perché estinte per
cod.pen. in mesi 9 di reclusione ed euro 80,00 di multa;
-che la difesa della prevenuta ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio,
eseguita non nel domicilio eletto dalla Manini, bensì, ex art. 161
cod.proc.pen., presso il difensore di fiducia; insussistenza della violazione
delle disposizioni sulle edificazioni in c.a.;
-che il primo motivo di annullamento non può trovare ingresso, in quanto
nessuna eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio è stata
sollevata nei motivi di appello, di tal chè la stessa non può trovare
ingresso in questa sede per la tardività della sua proposizione, trattandosi
di nullità a regime intermedio; peraltro, le deduzioni, poste a sostegno
della doglianza sono del tutto generiche;
-che manifestamente infondata è la seconda censura, rilevato che il
giudice di merito, contrariamente a quanto sostenuto in tesi difensiva,
effettuando puntuale richiamo al verbale di sequestro, ha evidenziato che
trattasi di manufatto in muratura e blocchetti di cemento prefabbricato e
malta, con solaio in laterizio e getto in c.a.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
(
prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo reato ex art. 349
Così deciso in Roma il 23/5/2014.