Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20276 del 25/09/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20276 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
ORDINANZA
sul ricorso 5851-2013 proposto a:
TELEGRAFO GAETANO LGGTN43P27A662D) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELJ E MILIZIE 34, presso lo studio
dell’avvocato BILOTTO AMEDEO, che lo rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VIOLANTE MARIA LUDOVICA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 566/2012 della COR1E D’APPELLO di BARI
del 9.5.2012, depositata il 25/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZI LLO.
Data pubblicazione: 25/09/2014
La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1. – Gaetano Telegrafo propone un motivo di ricorso per cassazione
avverso la sentenza 9 maggio 25 giugno 2012 n. 566, emessa dalla
Corte di appello di Bari nella vertenza in corso fra il ricorrente e Maria
Ludovica Violante.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, 1° comma n. 3 cod.
proc. civ. poiché il ricorrente ha del tutto omesso l’esposizione anche
solo sommaria dei fatti di causa.
Tale requisito, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per
cassazione, richiede che nel ricorso si rinvengano tutti gli elementi
indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa
cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del
processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere
ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza
impugnata, allo scopo di cogliere il significato e la portata della
impugnazione proposta. (Cass. civ. 19 aprile 2004 n. 7392; Cass. civ.
Sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8612; Idem, 22 dicembre 2011 n. 28300, ed
altre).
Nella specie l’esposizione dei fatti non si desume neppure
dall’illustrazione del motivo di ricorso, ove si mescolano fatti e
valutazioni critiche, in termini.
– episodici e disorganici, inidonei a dare
completa cognizione dei vari aspetti della controversia.
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con
provvedimento in Camera di consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
Ric. 2013 n. 05851 sez. M3 – ucl, 12-06-2014
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Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti
esposti nella relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma lquater d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto che
sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto a titolo di contributo unificato per il ricorso principale, a
norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 12 giugno 2014.
attività difensiva.