Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39044 del 26/06/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39044 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRARO LUIGI N. IL 30/01/1990
avverso la sentenza n. 5629/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i .
che ha concluso per ..t”
•
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 26/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25.11.2013 la Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza emessa
il 13.2.2012 dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli che aveva condannato
Ferraro Luigi per rapina aggravata (con generiche equivalenti alle contestate aggravanti)
revocava la confisca del motoveicolo Honda SH 125 ordinandone la restituzione, con conferma
nel resto dell’impugnata sentenza.
comma tre codice penale. Contesta la sussistenza delle aggravante del travisamento rilevando
che la corte d’appello di Napoli nella sentenza impugnata sembra accogliere la censura mossa
dalla difesa che aveva ritenuto insussistente l’aggravante con riguardo all’indicato
travisamento del Ferraro Luigi, ma sostiene che essendo il correo, rimasto injdentificato,
travisato perché coperto da una bandana, detta aggravante di natura oggettiva doveva
applicarsi anche all’attuale imputato.
Il ricorso è infondato. Se è vero che la corte d’appello nella sentenza impugnata ha affermato
che le parti offese avevano denunciato che una delle persone che aveva commesso il fatto
aveva il volto travisato da una bandana mentre l’altro indossava un cappellino che copriva
parzialmente il volto, è pur vero che i giudici d’appello hanno correttamente ritenuto
sussistente l’aggravante contestata, di natura oggettiva (art. 70 co 1 c.p.), sul presupposto,
accertato in fatto che uno dei due correi aveva commesso il reato con il volto travisato.
Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 26.6.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Presiden
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Ciro PE T1(
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Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in relazione all’articolo 628