Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35902 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35902 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMONO EZIO GIOVANNI N. IL 24/06/1932 parte offesa nel
procedimento
c/
DRAGONE STEFANO N. IL 04/06/1936
PWSCARZOLI GIOVANNI N. IL 01/07/1942
avverso il decreto n. 1831/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53483-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto con telegramma da Ramoni Ezio Giovanni
personalmente avverso l’ordinanza di archiviazione sopra indicata
rilevato che con tale ricorso non si deducono motivi, lo dichiara inammissibile
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa14, condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roif4i il 26 giugno 2014
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