Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1938 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1938 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ALOA HAMEDE N. IL 07/07/1976
avverso l’ordinanza n. 3857/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 29/11/2012
c.c.: 29-11-12
OSSERVA
1 .-. Aloa Hamede ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità dell’appello da lui
proposto avverso la condanna subita in primo grado per genericità dei motivi
di gravame.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la
specificità dei motivi di appello a suo tempo presentati, quanto meno in
riferimento alla richiesta di contenimento della pena nei minimi.
2 .-. 11 ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione dell’ordinanza impugnata
avrebbe omesso di rispondere. In particolare, dall’esame dei motivi di
gravame a suo tempo avanzati risulta con tutta evidenza che, contrariamente a
quanto asserito in ricorso, l’imputato non ha indicato in alcun modo le ragioni
di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano le sue censure, limitandosi
ad apodittiche e generiche richieste.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
coÀSì deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.
R.G. 26006-12