Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34846 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34846 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRELLI GIAMBATTISTA N. IL 23/05/1981
avverso la sentenza n. 6863/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. Con sentenza in data 04/06/2013, la Corte di Appello di
Bologna confermava la sentenza pronunciata in data 12/03/2009 con la
quale il Tribunale di Ravenna – sez. distaccata di Faenza – aveva
ritenuto PETRELLI Giambattista responsabile del delitto di cui all’art. 12
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la carenza di motivazione in
ordine alla ritenuta reposanbilità.
3. Il ricorso – nei termini in cui la censura è stata dedotta – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale non illustrando il ricorrente
le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone, quindi, lo
scrutinio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
L. 197/1991.