Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34667 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34667 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARABINA ANGELA N. IL 14/07/1974
avverso la sentenza n. 91/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/06/2014
Parabina Angela ricorre avverso la sentenza 9.4.13 della Corte di appello di Cagliari-sezione
distaccata di Sassari con la quale, in parziale riforma di quella in data 13.3.08 del Tribunale di
Olbia, ritenuto assorbito nel reato di rissa aggravata (capo A) quello di lesioni (capo B) e con le già
concesse attenuanti generiche equivalenti, è stata rideterminata la pena in E 300,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
attenuanti generiche anche alla recidiva, non contestata invece all’imputata (ma alle altre due
coimputate, non ricorrenti), con conseguente pregiudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, in
quanto le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse con il criterio della prevalenza.
Osserva la Corte che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo il giudice di appello espressamente rimarcato che alla Parabina era contestato il
solo reato di rissa aggravata e che le attenuanti generiche, con il criterio della equivalenza rispetto
alla aggravante di cui al comma 2 dell’art.588 c.p., erano state concesse al solo fine di adeguare la
pena al fatto, laddove peraltro la ricorrente non ha in questa sede evidenziato concreti elementi di
segno favorevole, non considerati dai giudici di merito, ai fini del giudizio di prevalenza delle
concesse attenuanti generiche.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsOe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere erroneamente i giudici considerato l’equivalenza delle