Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33336 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33336 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVA DOMENICO N. IL 04/08/1963
IERVOLINO PASQUALE N. IL 25/01/1967
avverso la sentenza n. 3002/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 22/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Salerno applicava ad OLIVA Domenico e IERVOLINO Pasquale, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero
in ordine al delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 9 ottobre 2013.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagiVii preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.