Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32929 del 15/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32929 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
IACOB VALENTIN N. IL 12/03/1979
avverso la sentenza n. 1224/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
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Udito il Procuratore Generale in s ersona del Dott. V’IMO
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che ha concluso per (
Data Udienza: 15/04/2014
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
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Con sentenza in data 9.12.12 la Corte di Appello di Ancona confermava a carico di
IACOB Valentin la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona Sez. di Iesi,in data
20.2.08,con la quale l’imputato era stato condannato quale responsabile del reato di
cui agli artt.582-583 CP commesso in danno di Spinaci Emiliano,(frattura della
mandibola destra acc. in data 19.1.2002),alla pena di mesi sei di reclusione,con i
doppi benefici,previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti
all’aggravante contestata,nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile,da liquidarsi in separata sede,con attribuzione di una provvisionale alla
stessa persona offesa di €10.000,00.
In appello il PG aveva chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado,con
dichiarazione di non doversi procedere per il reato ascritto all’imputato,essendo
intervenuta la decorrenza del termine di prescrizione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte
menzionata deducendo,con unico motivo,la violazione degli artt.157-160 CP.
A sostegno del gravame evidenziava che risultava decorso il termine di prescrizione
del reato ascritto all’imputato,avuto riguardo alla concessione delle attenuanti
generiche,applicate con giudizio di equivalenza dal primo giudice.
Pertanto rilevava il decorso del termine di prescrizione secondo la normativa
previgente alla riforma ex lege n.251 del 7.12.2005 e concludeva chiedendo
l’annullamento dell’impugnata sentenza-
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Preliminarmente si osserva che alla stregua dei rilievi articolati dal giudice di
merito,non sussistono a favore dell’imputato i presupposti per il proscioglimento ai
sensi dell’art.129 CPP.(essendo state accertate le lesioni in contestazione in base a
documentazione acquisita e deposizioni testimoniali,restando altresì esclusa la
configurabilità dell’esimente della legittima difesa.
Tanto premesso va evidenziato che il reato ascritto all’odierno imputato,risultava
estinto alla data del 19.7.2009, tenuto conto della data di accertamento della condotta
illecita,risalente al 19.1.2002,secondo il termine di anni sette e mesi sei, calcolato ai
sensi dell’art.157 CP. nella formula antecedente alla riforma ex lege n.251 del
2005,da ritenere applicabile in quanto più favorevole al condannato,termine di anni
sette e mesi sei.
Conseguentemente la sentenza risulta viziata da erronea applicazione della legge
penale,atteso che la decorrenza del termine di prescrizione si era verificata in data
antecedente al giudizio di appello,onde va pronunziato l’annullamento senza rinvio
della impugnata sentenza,in accoglimento delle richieste del PG ricorrente-
FATTO E DIRITTO
Devono essere rimessi gli atti ,per quanto riguarda la definizione degli interessi civili
al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato
estinto per prescrizione e agli effetti civili,con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Roma,deciso in data 15 aprile 2014.
Il Consigliere relatore
PQM