Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32584 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32584 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 04/06/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUCAJ MARIOL N. IL 07/08/1987
avverso la sentenza n. 17255/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
ot
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mucaj Mariol avverso la sentenza
emessa in data 10.5.2013 dal Tribunale di Roma che dichiarava il predetto colpevole
del reato di cui all’art. 116 comma 13° C.d.S. (guida senza patente perché mai
conseguita) e, in continuazione con il reato di cui alla sentenza del Giudice
monocratico del Tribunale di Roma del 14.7.2009, lo condannava alla pena di C
1.600,00 di ammenda.
Deduce il vizio motivazionale assumendo che non era stato accertato se l’imputato
Paese di origine.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e manifestamente
infondata.
E’ palese la totale genericità della doglianza che non prospetta nemmeno il
conseguimento effettivo della patente di guida nel Paese di origine dell’imputato.
Del resto, tale circostanza non risulta essere mai stata prospettata nell’immediatezza
dall’imputato che aveva comunque l’onere di allegarla e dimostrarne la genuinità
dell’eventuale documento estero di abilitazione alla guida.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 4.6.2014
fosse titolare di permesso di guida rilasciato dalle Autorità competenti del proprio