Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32695 del 15/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32695 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
FANCHIN PAOLA N. IL 26/04/1974
avverso la sentenza n. 1608/2009 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
28/09/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 15/07/2014
1- Il P.G. presso la corte di appello di Milano ricorre avvero la sentenza del gip del tribunale di
Varese che, a fronte della richiesta promossa dal P.M. per l’ emissione del decreto penale di
condanna nei confronti di tale Fanchin Paola, indagata per i delitti di falsità ideologica commessa
dal privato in atto pubblico e di truffa aggravata ex artt. 483 e 640 comma 2 n. 1 c.p.,pronunciava,
ai sensi degli artt. 129 e 459 comma 3 c.p.p., sentenza assolutoria perché “il fatto non costituisce
reato”
Secondo la contestazione, l’ indagata, affermando falsamente davanti ad un pubblico ufficiale un
reddito inferiore a quello reale e tale da consentire l’ esenzione del ticket, aveva procurato una
prestazione sanitaria a titolo gratuito ad una neonata. Il gip ha ritenuto ipotesi indimostrata in atti
che” l’ imputata abbia potuto concorrere nella condotta contestata con i parenti della beneficiaria. .e
che comunque avrebbe dovuto essere in concreto verificata l’applicazione dell’art. 4 DPR n.
445/2000″.
Il ricorso deve rinvenire la sua soluzione in una obbligata declaratoria di estinzione dei reati come
contestati per prescrizione. Invero i reati sono stai commessi il 16.5.2006, la data della
dichiarazione sostitutiva) ed il termine di prescrizione, che non ha subito sospensioni di sorta,
determinato in sette anni e mezzo, è maturato alla data del 16.11.2013. Ne è praticabile altra
soluzione, per essere indubitabile che l’ imputata ha sottoscritto una dichiarazione sostituiva
attestante una falsa reddittualità della famiglia della bambina assistita. In proposito non è rilevante,
ai fini della configurabilità dei reati, né il modestissimo costo della prestazione sanitaria richiesta euro 19,36- né che sia avvenuto subito dopo la prestazione, a reati consumati,i1 pagamento del
ticket.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15.7.2014
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, GianLuigi Pratola, per l’annullamento con rinvio,
con trasmissione atti-