Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32879 del 24/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32879 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUIULI DOMENICO N. IL 08/02/1936
avverso l’ordinanza n. 99/2008 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del
12/10/2013
sentita la 1azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 24/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 ottobre 2013 il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza di restituzione della somma di euro
33.637,10, corrispondente al rimborso di obbligazioni depositate presso la Banca Carime,
e di un bene immobile avanzata da Domenico Cuiuli, rimetteva la decisione al giudice
civile rilevando che la proprietà di detti beni è controversa trattandosi di beni ereditari.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Cuiuli, a mezzo
problematico individuare l’effettivo proprietario della cosa sequestrata, il giudice deve
rimettere la risoluzione della vicenda al giudice civile non prima di avere accertato la reale
esistenza di una controversia sulla titolarità del bene. Nel caso di specie, il dubbio sulla
proprietà discende dalla mera pretesa risarcitoria avanzata con la costituzione di parte
civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il codice di rito (artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.) prevede che sulla
restituzione delle cose sequestrate il giudice dell’esecuzione procede senza formalità e
cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali
provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.
proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Nel caso di specie, quindi, avverso il provvedimento adottato de plano dal giudice
dell’esecuzione doveva essere proposta opposizione sulla quale il giudice deve decidere
nel contraddittorio delle parti.
Conseguentemente, alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato
opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il
giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui agli artt. 667, comma 4, e 666
cod. proc. pen..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Vibo Valentia.
Così deciso, il 24 giugno 2014.
del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e rilevando che, in caso risulti