Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16620 del 22/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16620 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 9418-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore società con socio unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ABELTINO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati PAOLO SECHT, BRIGIDA LUIGI FRANCESCO, giusta
procura alle iti a margine del controricorso;
– controticorrente –
Data pubblicazione: 22/07/2014
avverso la sentenza n. 241/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI – Sezione Distaccata di SASSARI del 30,11.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
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Ric. 2012 n. 09418 sez. MI – ud. 24-06-2014
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Ragioni della decisione
Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.
essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 24
giugno 2014.
La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,