Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32029 del 19/02/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32029 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da Napolitano Gilardo, nato a Noia 1’1.1.1977,
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Napoli il
20.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il
rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 20.12.2012 la corte di appello di Napoli,
in riforma della sentenza con cui il tribunale di Nola, in data 9.7.2012,
Data Udienza: 19/02/2014
aveva condannato Napolitano Gilardo alla pena ritenuta di giustizia per il
delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, co. 1, 3, in relazione all’art. 625, n.
2) e n. 5), c.p., rideterminava in senso più favorevole al reo il
trattamento sanzionatorio, previa qualificazione del fatto in addebito nel
reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2) e n. 5), c.p.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 625 bis,
c.p., di cui, ad avviso del ricorrente, ricorrono i presupposti, per avere il
Napolitano, prima del giudizio, indicato le generalità del complice
sfuggito all’arresto, consentendone in tal modo l’identificazione nella
persona di Marigliano Alfonso.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Ed invero, come si evince dal testo della sentenza impugnata, uno dei
motivi di appello riguardava proprio la concessione in favore
dell’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 625 bis, c.p., in
base alla quale “nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena
è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del
giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che
hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono
comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare”.
Nel caso in esame l’applicazione della suddetta circostanza attenuante
era stata invocata sul presupposto che il Napolitano, ancora prima della
convalida dell’arresto in flagranza, aveva rivelato il nome del suo
complice, sfuggito all’arresto, nel tentativo di furto aggravato per cui ha
riportato condanna, consentendone l’identificazione (cfr. p. 2 della
sentenza impugnata).
Su tale motivo la corte territoriale, pur accogliendo la doglianza
principale relativa alla derubricazione del delitto originariamente
addebitato al Napolitano in quello di tentativo di furto, ha
completamente omesso di provvedere, così integrando il vizio di cui
all’art. 606, cc. 1, lett. e), c.p.p., denunciato dal ricorrente.
2
l’imputato, lamentando il vizio di omessa motivazione in ordine al
In tema di applicazione delle circostanze attenuanti, infatti, ai giudici di
appello non è consentito omettere di argomentare in ordine alle
specifiche censure contenute nei motivi di impugnazione, che possano
astrattamente legittimare la concessione del beneficio richiesto (cfr., in
questo senso, Cass., sez. VI, 23/10/2009, n. 46514, rv. 245336, Cass.,
sez. III, 04/07/2012, n. 3431, rv. 254681).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, accolto,
degli atti ad altra sezione della corte di appello di Napoli, che provvederà
a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 625 bis, c.p., con rinvio per nuovo esame
sul punto ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 19.2.2014.
con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio