Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32233 del 17/07/2014
Penale Ord. Sez. 4 Num. 32233 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SIRENA PIETRO ANTONIO
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sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO MARCO N. IL 20/08/1984
avverso la sentenza n. 39324/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Gens4gliefe Dott. PIETRO ANTONIO
SIRENA;
lettelsentite le conclusioni del PG Dott. -t–k4Z,A,t,
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Avv.;
Data Udienza: 17/07/2014
Ritenuto che con nota del 10 aprile 2014, il Presidente del Collegio della IV
sezione penale di questa Corte del giorno 25 marzo 2014 aveva segnalato che
nel ruolo di quell’udienza, relativamente al procedimento RG 39324/2012 era
stato disposto un annullamento con rinvio al Tribunale di Roma e non a quello di
Rimini;
considerato che con successiva nota del 14 maggio 2014, il suddetto Presidente
ha chiarito che l’errore materiale verificatosi in quella udienza consisteva in
realtà nella circostanza che “per il procedimento RG 39324/2012 (numero 1 del
procedimento RG 10208/2013 (numero 3 del medesimo ruolo camerale),
laddove il ricorso numero 1 in questione, a causa dell’impedimento del relatore,
doveva essere rinviato, come avvenuto per il procedimento numero 2”;
ritenuto che a seguito della nota da ultimo menzionata si è provveduto a fissare,
per la data odierna, altro procedimento di correzione, che assorbe quello di che
trattasi;
sulle conformi conclusioni del P.G.;
P.Q.M.
dichiara non luogo a deliberare in ordine alla suddetta istanza di correzione di
errore materiale presentata il 10 aprile 2014.
Così deciso in camera di consiglio, il 17 luglio 2014.
ruolo camerale) era stato scritto un dispositivo di decisione relativo al