Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32149 del 15/07/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32149 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BABIC ARIJANO N. IL 27/09/1971
avverso la sentenza n. 20943/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
21/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ge (rale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 15/07/2014
Ritenuto in fatto
BABIC ARIJANO proponeva, tramite difensore, appello- convertito in ricorso per
cassazione- avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del
reato di cui all’articolo 116 del codice della strada [commesso il 27 ottobre 2008],
conndannandolo alla pena di euro 1800 di ammenda.
e della non menzione, contestandosi le ragioni del diniego sviluppate dal giudicante: la
sospensione condizionale non è stata concessa “in ragione della natura pecuniaria della
sanzione” e “in difetto di richieste difensive”.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto proposto da difensore non abilitato,
l’avv.to Fabio Penso, del Foro di Roma, che non risulta iscritto all’albo degli avv.ti
cassazionisti.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in trecento euro,
in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, così qualificato il gravame, e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in data 15 luglio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presid nte
La doglianza riguarda solo il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena