Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32108 del 14/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32108 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
APREDA GIUSEPPE N. IL 20.04.1987;
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI in data 07.03.2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato Gennaro Bartolino del foro di Torre Annunziata, difensore di fiducia
del ricorrente, il quale, dopo ampia discussione, insiste nell’accoglimento dei motivi di
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellamare di Stabia in data 9
giugno 2011 impugnata da Apreda Giuseppe, sostituiva la pena di mesi uno di
arresto ed C 1.000,00 di ammenda allo stesso inflitta con il lavoro di pubblica utilità
da svolgersi per la durata di mesi uno e giorni quattro presso il Circolo Penisola
Sorrentina, associazione ambientalista.
Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di guida in stato di
ebbrezza.
2. Avverso tale decisione ricorre l’Apreda a mezzo del proprio difensore, censurando la
impugnata sentenza per violazione ed erronea applicazione di legge e mancanza e
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva, anzitutto, la Corte che, non ravvisandosi ragioni d’inammissibilità dei motivi
di doglianza proposti dall’odierno ricorrente, il reato allo stesso ascritto deve essere
dichiarato estinto per prescrizione. In realtà, avuto riguardo al titolo del reato
Data Udienza: 14/05/2014
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione..
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
contestato e alla data di consumazione dello stesso (13 marzo 2008), il termine
massimo di prescrizione che è, nella sua massima estensione, di cinque anni
(art. 157 e segg. cod. pen.), è interamente decorso successivamente alla sentenza
impugnata, resa il 2 febbraio 2011. D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte
dai giudici di merito escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex
art. 129 c.p.p., comma 2, posto che, dall’esame di detta decisione, non solo non
emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente
dell’insussistenza del fatto contestato all’imputato o della sua estraneità ad esso, ma
sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità
dello stesso.
4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto
estinto per prescrizione il reato ascritto all’imputato.