Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32105 del 14/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32105 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
GRISOLIA LODOVICO MAURIZIO N. IL 07.05.1967
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI VASTO in data 2.02.2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Grisolia Lodovico Maurizio ha proposto ricorso in appello – trasmesso a questa Corte,
trattandosi di sentenza inappellabile, dalla Corte d’Appello di L’Aquila con ordinanza del
23 luglio 2013- avverso la sentenza del Tribunale di Vasto in data 2 febbraio 2011, che
lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 116 C.d.S., e lo ha condannato alla pena
di C 2500,00 di ammenda.
2. Deduce il ricorrente la manifesta contraddittorietà ed illogicità della gravata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva, anzitutto, la Corte che, non ravvisandosi ragioni d’inammissibilità dei motivi di
doglianza proposti dall’odierno ricorrente, il reato allo stesso ascritto deve essere
dichiarato estinto per prescrizione. In realtà, avuto riguardo al titolo del reato
contestato e alla data di consumazione dello stesso (1 aprile 2008), il termine massimo
di prescrizione che è, nella sua massima estensione, di cinque anni
(art. 157 e segg. cod. pen.), è interamente decorso successivamente alla sentenza
impugnata, resa il 2 febbraio 2011. D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dal
giudice di merito escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art.
129 c.p.p., comma 2, posto che, dall’esame di detta decisione, non solo non emergono
elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell’insussistenza del
Data Udienza: 14/05/2014
fatto contestato all’imputato o della sua estraneità ad esso, ma sono rilevabili
valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso.
4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto
estinto per prescrizione il reato ascritto all’imputato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione..
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2014
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE