Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31999 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31999 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JAMES VICTOR N. IL 24/01/1981
ja4e*pp-14 tv4
avverso la sentenza n. 531/2010 TK1F3YSELDIST. di CARINOLA, del
27/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
2
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile James Victor in ordine al reato previsto dall’art.116
comma 13 del Codice della Strada, ha proposto ha proposto appello,
trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione l’imputato
motivazione in punto di responsabilità, in quanto non era stato
accertato se egli fosse stato all’epoca in possesso di una patente
di guida straniera che lo abilitasse alla guida in Italia e con
riferimento alla
mancata
concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto da avvocato non abilitato a
difendere davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere
pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi
di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi
deliricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale
a colpa,
sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
ns li7
est. Dir
DEPosurATA i
IN
CANCELLERIA
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di