Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31993 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31993 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FRANCESCO N. IL 06/07/1977
avverso la sentenza n. 703/2012 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/04/2014
18259/2013
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti .
Il primo è manifestamente infondato atteso che il decreto di citazione a giudizio è
stato notificato il 24.3.2012 all’indirizzo che il medesimo indica anche con il presente
ricorso, a mani della cugina convivente; né rileva la detenzione del medesimo dal
momento che lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o
all’elezione di domicilio, non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a
conoscenza da parte dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il
luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od
eletto (sez. H 3.6.2010 n.32588 Rv. 247980).
Anche le censure in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata
riguardo alla commisurazione della pena sono del tutto generiche e pertanto
manifestamente infondate
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.4.2014
Bevilacqua Francesco ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del
Tribunale di Castrovillari che lo ha condannato per guida senza patente. Lamenta il
difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio e il difetto di motivazione in
ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
Con successiva memoria insiste nei motivi dedotti.