Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31990 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31990 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIUSTO SALVATORE N. IL 29/08/1967
avverso la sentenza n. 6462/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
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(
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Giusto Salvatore in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione
d.PR.309/90.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 3 ° ,
cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Napoli ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in relazione alla mancata applicazione del comma quinto
dell’art.73 d.PR.309/90 in considerazione del rilevante
quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato, che non
consente di qualificare il fatto di lieve entità, pari a grammi
91,9 di cocaina con un titolo dell’87,2% pari a grammi 80,1441 di
sostanza pura corrispondente a ben 534,3 dosi medie singole.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della. ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
dell.& ricorrente stesse (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
t
dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.73 comma quinto
(3
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna LI, ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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