Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31983 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31983 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZZAOUI MOUNIR N. IL 01/02/1990
avverso la sentenza n. 4922/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Azzaoui Mounir in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 comma quinto d.PR. 309/90 (cessione di sostanza
stupefacente del tipo eroina e cocaina), ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per vizi motivazionali,
manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di merito
a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Milano ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando il possesso da
parte dell’imputato, che all’epoca era giardiniere in nero, della
somma di 880,00 euro custoditi all’interno dei boschi di un parco,
in un momento in cui era stato contattato da tossicodipendenti che
a lui si rivolgevano per acquistare lo stupefacente e le
dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento, diversi da
Valentino Lobina le cui dichiarazioni erano state dichiarate
inutilizzabili.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
contraddittorietà e/o manifesta illogicità e inadeguatezza della
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P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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