Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31976 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31976 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN CHAABANE WALID N. IL 23/09/1977
avverso la sentenza n. 12601/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/04/2014
14843/2013
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Assume il ricorrente che sussistevano i presupposti per emettere sentenza di non
luogo a procedere ex art. 13, comma 3 quater, del d. I.vo n.286/98, come dallo stesso
era stato richiesto nel corso dell’udienza preliminare, prima di presentare richiesta di
applicazione della pena.
Trattasi di doglianza del tutto sfornita di prova e peraltro non validamente proposta
contro la sentenza ex art. 444 emessa dal giudice, sentenza che si fonda sulla
manifestazione di volontà dell’interessato alla definizione del rito in tal modo,
intervenuta, per quanto riferisce il ricorso, anche nel presente caso.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.rn.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 9.4.2014
Ben Chabane Walid ricorre per cassazione contro la sentenza di
L’imputato
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, relativa. a ripetute cessioni di
hashish, eroina e cocaina tra fine 2006 e inizio 2008, assumendo che avrebbe dovuto
dichiararsi non luogo a procedere perché l’imputato era stato espulso.