Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31970 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31970 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERCADANTE FABRIZIO N. IL 27/10/1975
avverso la sentenza n. 6192/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
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2.
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Mercadante Fabrizio in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 comma quinto d.PR. 309/90, ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto
di motivazione in punto di responsabilità, in quanto il fatto così
inquadrato nell’uso di gruppo.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando che l’uso di
gruppo era smentita sia dal fatto che dopo la cessione l’imputato
aveva fatto ritorno a casa,dove fu rinvenuta altra droga e
sostanza da taglio,sia dalle dichiarazioni rese nell’imminenza del
fatto ai Carabinieri dal teste Del Prete, che non ha parlato di
uso di gruppo, ma ha affermato di avere chiesto al Mercadante di
acquistare una dose di cocaina.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
dellew ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della- ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
come richiesto dalla difesa in appello avrebbe dovuto essere
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ag
ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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