Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31961 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31961 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIMPIO ANTONIO N. IL 25/09/1983
avverso l’ordinanza n. 5/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
Motivi della decisione
Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe emessa in data
18.12.2012, che ha rigettato il ricorso proposto ex art.99 T.U.
n.115/2002 da Olimpio Antonio avverso il decreto emesso dal
Tribunale di Brindisi in data 27.02.2012 con cui veniva dichiarata
la inammissibilità della sua istanza per l’ammissione al
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge, in quanto sosteneva di avere regolarmente indicato, in base
alla normativa vigente ex art.79 d.PR. 115/2002, la dichiarazione
dei redditi dell’anno precedente, attestante le condizioni per
l’ammissione al beneficio.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto dall’imputato personalmente e non
già da avvocato abilitato a difendere davanti alla Corte di
Cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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IN CANCELLERIA
patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ha proposto ricorso in