Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31954 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31954 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOANNONE FABIO N. IL 12/07/1971
avverso la sentenza n. 552/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Ioannone
Fabio – giudicato responsabile del delitto di cui all’articolo 589
commi l e 2 c.p.
perché, alla guida di un autoarticolato, per
colpa generica e specifica e
in violazione degli articoli 143
commi l e 13 e 142 co.8 del
codice della strada, cagionava la
morte di Biundo Cosimo,
l’autovettura di quest’ultimo
che, in conseguenza del violento
impatto riportava lesioni
personali gravissime che ne
determinavano il decesso
ha proposto, a mezzo del suo
–
difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per
difetto e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla
ricostruzione della dinamica del sinistro che sarebbe stata
fattain maniera totalmente avulsa rispetto alle risultanze
probatorie poste a base della decisione e con riferimento alla
sussistenza dell’elemento causale.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
perché
proposto
ex
comma 3 ° ,
articolo 606,
per
motivi
manifestamente
infondati, in quanto la Corte di appello di Palermo ha
adeguatamente ed esaustivamente
l’hanno spinta a
ritenere
motivato sulle ragioni che
l’imputato
responsabile
del delitto
ascrittogli. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che era
indiscutibile (come risultato dalle dichiarazioni della teste
Carbone Lelia e dalla consulenza tecnica svolta dall’ing. La
Novara) che il sinistro era avvenuto perché l’autoarticolato
scontrandosi frontalmente con
, condotto dallo Iannone aveva effettuato un sorpasso procedendo ad
una velocità superiore al limite imposto in quella strada ed aveva
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contatto con l’autovettura guidata dal Biundo, mentre costui
stava a sua volta effettuando un sorpasso.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
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inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di