Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31951 del 09/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31951 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BA YANKHOBA N. IL 25/08/1985
avverso la sentenza n. 735/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 09/04/2014
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ba Yankhoba in ordine al delitto di cui all’articolo
73 comma quinto d.PR. 309/90 (detenzione al fine di spaccio e
cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
delle attenuanti di cui all’art.62 bis c.p. nella massima
estensione.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Torino ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato anche in punto di trattamento sanzionatorio, concedendo
le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla
contestata recidiva e graduando la diminuzione tenendo conto della
complessiva gravità oggettiva e soggettiva del reato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di concessione
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
ei
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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