Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31942 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31942 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCIA SALVATORE N. IL 11/12/1975
avverso la sentenza n. 1289/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 05/03/2014
OSSERVA
1. L’imputato DE LUCIA Salvatore, a mezzo del suo difensore, propone appello, poi
qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in epigrafe, con la quale è
stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S. (acc. in Napoli il
3\11\200ij).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Rosario Ummarino) non iscritto nell’Albo speciale della
Corte di Cassazione.