Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31927 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31927 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSCA DARIO N. IL 19/11/1980
avverso la sentenza n. 9591/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 05/03/2014
OSSERVA
1. L’imputato MOSCA Dario, a mezzo del suo difensore, propone appello, poi
qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in epigrafe, con la quale è
stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S. (acc. in Pozzuoli il
27\2\2010).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere esten jre
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Antonio Iavarone) non iscritto nell’Albo speciale della
Corte di Cassazione.