Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31920 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31920 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HADZOVIC BAIRAM N. IL 31/08/1986
avverso la sentenza n. 772/2010 TRIBUNALE di GROSSETO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 05/03/2014
OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva pronunciata la condanna di HADZOVIC
BAIRAM per il reato di cui all’art. 116, co. 13°, C.d.S. per guidai> di un quadriciclo
tipo Quad senza patente (acc. in Grosseto il 15\10\2009). All’imputato veniva irrogata €
2.257,00= di ammenda.
3. Il ricorso é inammissibile.
Nella concreta fattispecie il giudice di merito ha dato adeguatamente conto del proprio
convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame ed
evidenziando come la responsabilità dell’imputata emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto che la condotta incriminata era caduta sotto la
percezione visiva dei verbalizzanti.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito
della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere estenso
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il difetto di motivazione in
relazione alla affermazione della penale responsabilità, in quanto non era risultato
provato che avesse guidato il veicolo.