Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31910 del 05/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31910 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YACOB SAMIR N. IL 23/06/1978
2•tiv•ii.
avverso la sentenza n. 61/2013 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 05/02/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Savona -giudice monocratico- applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p. e
110, 624, 625 n.7 c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
carenza logico argomentativa, specificamente in relazione alla valutazione delle condizioni per
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimenti
specifici, di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex
art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente e adeguata;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-2-2014.
l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.;