Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31906 del 05/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31906 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRI ROMOLO N. IL 14/12/1967
avverso la sentenza n. 12962/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 05/02/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 624 bis c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi per violazione di legge e
vizio motivazionale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche;
Specificamente, risulta congruamente argomentata la ritenuta non ricorrenza delle condizioni
per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo a3furriculum penale
dell’imputato e alla mancanza di contributi offerti al processo, oltre che di j2Ø risarcitorie;
-La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-02-2014.
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo è manifestamente infondato.