Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31897 del 05/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31897 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAVANO DOMENICO N. IL 26/11/1983
avverso la sentenza n. 4763/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 05/02/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, escludendo la continuazione e rideterminando la
pena inflitta, confermava nel resto la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato
condannato per il reato di cessione di sostanza stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale con
riferimento all’esclusione dell’ipotesi attenuata di cui al comma V dell’art. 73 D.P.R. 309/90;
Specificamente, risultano congruamente argomentate le ragioni che hanno indotto
all’esclusione dell’ipotesi attenuata, in forza del quantitativo cospicuo delle sostanze di tipo
diverso cedute e delle modalità dell’attività di spaccio, posta in essere con altro coimputato,
connotate da una sia pur rudimentale organizzazione;
-La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-02-2014.
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo è manifestamente infondato.