Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31890 del 05/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31890 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IBRAHIMA MBOW N. IL 20/01/1975
avverso la sentenza n. 22/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 05/02/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato condannato per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente del tipo cocaina;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi per vizio motivazionale
con riferimento al trattamento sanzionatorio, prospettando la sussistenza dei presupposti per
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo è manifestamente infondato.
Specificamente, la sentenza risulta congruamente argomentata sul punto controverso, poiché
gli elementi diffusamente rappresentati con riguardo alla non ricorrenza delle condizioni per il
riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al V comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90 (avuto
riguardo ai dati qualitativi e quantitativi della sostanza, significativi non di una sporadica
attività di spaccio, ma di un inserimento in circuiti di approvvigionamento di sostanza di ottima
qualità, verosimilmente non destinata ai consumatori finali) sono altresì giustificativi del
trattamento sanzionatorio praticato;
-considerato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-02-2014.
la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione;